L’interessante caso è stato deciso dal Giudice di Pace di Senigallia con una recente sentenza. Questi i fatti. La proprietaria di un immobile citava in giudizio il condominio confinante, assumendo che le radici degli alberi di proprietà condominiale avevano danneggiato la pavimentazione del suo giardino, tanto che si era sollevata e poi frantumata, rendendo così impraticabile il vialetto. Chiedeva, pertanto, un risarcimento del danno di euro 1.243,20.
Il condominio convenuto resisteva alla domanda, affermando, tra le altre cose, che la proprietaria avrebbe potuto e dovuto tagliare essa stessa le radici invadenti il proprio terreno.
Il Giudice di pace, fatte esperire le consulenze tecniche necessarie, ha dato ragione al Condominio, in base a quanto disposto dell’art. 896 del codice civile. Questa norma stabilisce infatti che il proprietario confinante può costringere il vicino a tagliare i rami che si protendono sul fondo, ma laddove si tratti di radici vi può provvedere direttamente, salvo diverso divieto dei regolamenti e degli usi locali. Si tratta di una norma eccezionale; difatti, nel nostro ordinamento sono pochi i casi in cui un soggetto può farsi “giustizia da sé”. Questo è uno di quelli. Pertanto, in caso di radici non è necessario rivolgersi al giudice per chiedere la condanna del vicino alla loro rimozione, sempre che i regolamenti e gli usi locali non dispongano diversamente.
Il Giudice ha poi accertato che l’attrice era a conoscenza della situazione precaria scaturita dall’addentrarsi delle radici, pertanto essa non avrebbe dovuto ignorare che la pavimentazione, così come posta in opera, era soggetta a sostenere il dislivellamento causato dalle radici
stesse. Per tali motivi, ha ritenuto non giustificata la richiesta di risarcimento danni, visto che avrebbe potuto e dovuto dare attuazione al diritto così come riconosciutale dall’art. 896 c.c..
A sostegno del proprio ragionamento, il Giudice ha richiamato una sentenza della Corte di Cassazione, con la quale è stato affermato proprio il principio secondo cui il proprietario dell’albero da cui partono le radici non è responsabile dei danni causati al vicino a causa delle stesse, se quest’ultimo non si avvale del potere di reciderle riconosciutogli dalla legge.